Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

          «Art. 216-bis. - (Bancarotta fraudolenta documentale). - È punito con la reclusione da uno a due anni, se è dichiarato

 

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fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, con l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili obbligatori ovvero li ha tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
      Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di sei anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

      Art. 216-ter. - (Bancarotta fraudolenta preferenziale). - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o altre prestazioni ovvero simula titoli di prelazione in suo favore.
      Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di cinque anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa».